Assegno Unico
COSA E’
L’assegno unico ed universale è il sostegno economico per le famiglie che spetta, in presenza di determinati requisiti, per ogni figlio a carico che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno di età. Per i figli con disabilità Il limite di età di cui sopra non viene considerato.
L’importo spettante è determinato sulla base dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e dipende dal numero dei figli, dalla loro età nonché da eventuali disabilità.
L’Assegno è definito unico, in quanto tende a semplificare tutti gli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore a 40.000 euro.
A CHI SPETTA
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in presenza delle seguenti condizioni:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
COME FUNZIONA
L’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità. Alle famiglie che al momento della domanda siano già in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Tali maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva e pertantp con i relativi arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma che provvedano ad ottenere l’attestazione ISEE entro il 30 giugno.
L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In questo caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
Si ricorda che per l’ottenimento dell’ISEE potrà presso la nostra sede Cafitalia in via Canada n. 20 in Avezzano, dove riceverà tutta l’assistenza necessaria per la redazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), ovvero online sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ ISEE in modalità ordinaria o precompilata.
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi quali, ad esempio, eventuali inabilità..
L’importo si compone :
- di una quota variabile modulata in modo progressivo (da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000a euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- da una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, qualora l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
L’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
Per i nuovi nati, a decorrere dal 1° marzo, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:
- il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.
Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.
L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF .
Documenti da presentare

- Documento di identità e codice fiscale del richiedente.
- Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare.
- Se si vive in una casa in locazione occorre presentare anche il contratto di affitto.
- ISEE
- codice fiscale e documento di identità del dichiarante
- codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- se si vive in una casa in locazione occorre presentare anche il contratto di affitto
- modello 730 o modello Redditi 2021, ovvero dei redditi riferiti al 2020
- certificazioni che attestino i compensi percepiti nel 2020 che non risultino nella dichiarazione dei redditi
- documenti che attestino il valore del patrimonio mobiliariare (titoli di stato, obbligazioni, azioni, BFP, BOT, CCT, forme assicurative di risparmio ecc…);
- per ogni rapporto finanziario è necessario produrre il numero identificativo e la tipologia con data di apertura e chiusura rapporto
- giacenza media annua per depositi bancari e postali
- certificati catastali e atti notarili per compravendita e successioni
- Valore IVIE degli immobili detenuti all’estero
- Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto degli immobili.
- In caso sia presente soggetto disabile è necessario presentare anche certificazione della disabilità
- Targa degli autoveicoli e motoveicoli posseduti con cilindrata superiore a 500 cc, di navi e di imbarcazioni di diporto.